Il diritto di rettifica (legge 223/90) consiste nella facoltà del soggetto di cui siano state pubblicate immagini o al quale siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità, di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, deve, preliminarmente, inoltrare la propria richiesta di rettifica al concessionario (pubblico o privato).
Se la richiesta non viene accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza, con allegata documentazione comprovante l'avvenuta richiesta all'emittente e l'eventuale rifiuto della stessa, al Corecom, che provvederà a svolgere il relativo procedimento.
Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo regionale.
Non possono essere presentate al Corecom istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata.
Le segnalazioni, per esigenze organizzative, possono essere inoltrate al Corecom, esclusivamente, con le seguenti modalità: