Legge regionale n. 11/2008
Art. 5
Forme di collaborazione e consultazione
1. Il CORECOM promuove e attua ogni utile forma di collaborazione, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni, su singoli atti e pareri demandati dalla presente legge con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell’ambito delle comunicazioni, e in particolare con:
a) la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) le associazioni delle emittenti private e dell’editoria locale;
c) le imprese del settore delle comunicazioni e le loro associazioni;
d) le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto dell’informazione;
e) l’ordine dei giornalisti;
f) le associazioni degli utenti;
g) gli organi dell’amministrazione scolastica ed universitaria;
h) la commissione pari opportunità;
i) il difensore civico;
l) gli altri soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
2. Il Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione del CORECOM, organizza con cadenza biennale una Conferenza regionale in materia di comunicazioni e dei temi connessi.
3. I comuni sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti comunali concernenti le postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.