Legge regionale istitutiva del  CORECOM

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 11

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna.

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Art. 1
Comitato regionale per le comunicazioni

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna (CORECOM). La presente legge ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento al fine di assicurare a livello regionale e territoriale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, in funzione dell’integrale esercizio delle potestà legislative ed amministrative che competono alla Regione, ivi comprese quelle di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), secondo le norme dello Statuto speciale e della Costituzione.

2. Il CORECOM è organo di consulenza, supporto, garanzia e gestione della Regione per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche regionali nel settore delle comunicazioni.

Art. 2
Individuazione e organizzazione delle competenze regionali

1. La Regione tutela il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi, valorizza le specificità culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo, garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla partecipazione consapevole alle attività politiche, sociali e culturali della comunità.

2. A tal fine la Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per l’individuazione e l’organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono disciplinate anche le funzioni attribuite, nell’ambito delle individuate competenze regionali, al CORECOM che le esercita in forma collegiale, secondo criteri di indipendenza, imparzialità e trasparenza, assicurando la più ampia pubblicità della sua attività e favorendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

4. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono, altresì, regolate:
a) le funzioni amministrative in materia di rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione);
b) le funzioni in materia di stipula dei contratti per la definizione degli obblighi che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione per la diffusione di contenuti in ambito regionale, secondo quanto disposto dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Il CORECOM esercita inoltre come funzioni proprie quelle attribuitegli direttamente dalla legislazione statale oltreché quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).

2. La Giunta regionale è tenuta a consultare il CORECOM:
a) ai fini della formazione dei pareri che la Regione deve esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;
b) sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione.

3. I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano espressi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il CORECOM svolge, per conto dei competenti organi ed uffici regionali, funzioni di supporto tecnico, proposta, studio e analisi del sistema dell’informazione e della comunicazione in ambito regionale.

Art. 4
Funzioni delegate

1. Il CORECOM esercita per la Sardegna le funzioni in materia di comunicazioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, dei regolamenti adottati dall’Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni ulteriore atto dell’Autorità.

2. Nell’esercizio delle deleghe attribuite dall’Autorità il CORECOM può ricorrere a tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa vigente.

3. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal presidente dell’Autorità, dal Presidente della Regione, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal presidente del CORECOM. Nella convenzione sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse finanziarie assegnate dall’Autorità per provvedere al loro esercizio.

Art. 5
Forme di collaborazione e consultazione

1. Il CORECOM promuove e attua ogni utile forma di collaborazione, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni, su singoli atti e pareri demandati dalla presente legge con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell’ambito delle comunicazioni, e in particolare con:
a) la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) le associazioni delle emittenti private e dell’editoria locale;
c) le imprese del settore delle comunicazioni e le loro associazioni;
d) le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto dell’informazione;
e) l’ordine dei giornalisti;
f) le associazioni degli utenti;
g) gli organi dell’amministrazione scolastica ed universitaria;
h) la commissione pari opportunità;
i) il difensore civico;
l) gli altri soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione del CORECOM, organizza con cadenza biennale una Conferenza regionale in materia di comunicazioni e dei temi connessi.

3. I comuni sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti comunali concernenti le postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.

Art. 6
Composizione, nomina e durata in carica

1. Il CORECOM è composto da cinque componenti compreso il Presidente, scelti tra persone che possiedano documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e diano garanzia di assoluta indipendenza, sia dal sistema politico e istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

2. I componenti del CORECOM durano in carica cinque anni; essi possono essere eletti per non più di due mandati non consecutivi.

3. Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, sui quotidiani editi in Sardegna e su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, di un invito a presentare entro trenta giorni le candidature alla carica di componente del CORECOM.

4. La documentazione a supporto delle candidature viene acquisita dalla Presidenza del Consiglio regionale che, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti per la nomina e invia, per conoscenza, la relativa documentazione alla Commissione consiliare competente per materia.

5. Entro i successivi venti giorni il Consiglio regionale, mediante elezione a scrutinio segreto con voto limitato a tre nomi, elegge i componenti del CORECOM che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, devono rappresentare entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.

6. Nella medesima seduta il Consiglio regionale procede, mediante votazione a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti, all’elezione tra di essi del Presidente del CORECOM, su proposta avanzata per il tramite del Presidente del Consiglio dai gruppi consiliari di minoranza.

7. Il decreto di nomina del Presidente e dei componenti del CORECOM è emanato dal Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale informa della nomina del CORECOM l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. (comma soppresso)

9. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro venti giorni dal determinarsi della vacanza, agli adempimenti necessari all’elezione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 5, di un nuovo componente scelto tra quelli già ritenuti idonei ai sensi del comma 4, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del CORECOM. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui al comma 2 non si applica al componente che abbia svolto la funzione per un periodo inferiore ad un anno.

10. Trascorsi quarantacinque giorni dal determinarsi della vacanza senza che il Consiglio regionale abbia provveduto al reintegro, il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, nei successivi quindici giorni .

10-bis. Al CORECOM si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 1995.

Art. 7
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del CORECOM:
a) lo rappresenta e cura l’esecuzione delle sue deliberazioni;
b) lo convoca, ne determina l’ordine del giorno e ne presiede le sedute;
c) sulla base dei criteri deliberati dal Comitato, coordina i compiti istruttori assegnati ai suoi componenti ed indirizza l’attività degli uffici di segreteria;
d) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente del CORECOM più anziano di età.

Art. 8
Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche: componente del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Presidente della Regione, sindaco, presidente della provincia; titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico anche non economico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali;
b) economico-professionali: proprietario, amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione e consulenza attivi con i soggetti sopra citati; i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo non hanno effetto se l’interessato provvede, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione dell’elezione, a dichiarare l’accettazione dell’incarico e a dare atto dell’avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità.

Art. 9
Decadenza e dimissioni

1. I componenti del CORECOM decadono qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 8.

2. I componenti del CORECOM decadono, altresì, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive ovvero almeno alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.

3. La causa di decadenza è contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l’invito a presentare le proprie osservazioni entro venti giorni ovvero, nel caso di incompatibilità, a far cessare la causa entro il medesimo termine.

4. Il Presidente del CORECOM è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale le cause di decadenza di cui sia a conoscenza.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, nei successivi venti giorni il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e al presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del comitato.

8. Le dimissioni dei componenti del CORECOM sono presentate, per il tramite del presidente del comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale che ne prende atto e provvede, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, ad attivare le procedure per la sostituzione dei componenti dimissionari, informando l’Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale. I componenti dimissionari restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti.

9. Nel caso in cui, decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza della nomina o dal determinarsi della vacanza, il Presidente del Consiglio regionale non abbia provveduto ad attivare le procedure di rinnovo o alla copertura della vacanza stessa, i componenti in scadenza o il componente dimissionario decadono automaticamente dall’incarico.

Art. 10
Indennità di carica e rimborsi

1. Al presidente del CORECOM compete un’indennità di carica pari al 30 per cento di quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale), nella misura determinata dall’articolo 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. Agli altri componenti del CORECOM compete un’indennità di carica pari al 70 per cento di quella spettante al presidente.

3. Al presidente e ai componenti del CORECOM, che per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

Art. 11
Regolamento interno

1. L’organizzazione e il funzionamento del CORECOM sono disciplinati, per quanto non direttamente disposto dalla legge, con un regolamento interno approvato dal Comitato a maggioranza assoluta entro trenta giorni dal suo primo insediamento, sentita la Commissione consiliare competente per materia e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il regolamento disciplina:
a) l’organizzazione generale del CORECOM, le modalità di convocazione delle riunioni e delle votazioni;
b) le forme di pubblicità dell’attività del CORECOM, prevedendo la più ampia e tempestiva divulgazione dell’ordine del giorno e degli esiti delle sedute;
c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell’informazione;
d) le norme etiche di comportamento dei componenti, dei collaboratori e dei consulenti del CORECOM.

Art. 12
Sedute e deliberazioni

1. Le deliberazioni del CORECOM sono assunte a maggioranza semplice con la partecipazione di almeno tre componenti del collegio. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

2. Esse sono immediatamente inviate per conoscenza ai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, alla Commissione consiliare competente in materia e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul sito internet del CORECOM nonché, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le sedute del CORECOM di norma non sono pubbliche.

Art. 13
Personale

1. Il CORECOM è assistito nelle sue funzioni da un’apposita struttura organizzativa dotata di autonomia operativa. Esso si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale.

2. La dotazione organica del CORECOM è approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM. Il personale, tratto dai ruoli del Consiglio regionale, è assegnato alla struttura di cui al comma 1 con delibera dello stesso Ufficio di presidenza.

3. Il CORECOM, sulla base del programma annuale di attività e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può inoltre acquisire, per esigenze di carattere occasionale e che richiedano professionalità non presenti tra il personale del Consiglio regionale, consulenze di soggetti o organismi, pubblici o privati, di riconosciuta competenza in materia di comunicazioni. Resta esclusa comunque la costituzione di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato.

Art. 14
Programma di attività e relazione sull’attività svolta

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo unitamente al relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, esamina ed approva il programma.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in Sardegna;
b) un resoconto sull’attività svolta nell’anno precedente e sulla gestione della propria dotazione finanziaria che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il CORECOM, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli opportuni strumenti informativi, garantisce la massima pubblicità del programma di attività, della relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.

5. In sede di prima applicazione della presente legge il programma di cui al comma 1 è presentato entro sessanta giorni dall’insediamento del CORECOM.

Art. 15
Dotazione finanziaria

1. Sulla base del programma di attività presentato ai sensi dell’articolo 14, il Consiglio regionale assegna al CORECOM i fondi per l’esercizio delle funzioni proprie.

2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone di risorse vincolate all’esercizio delle stesse, concordate con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede di convenzione.

3. Le risorse assegnate al CORECOM ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 16
Risorse per la comunicazione istituzionale del Consiglio

1. Il Piano annuale per la comunicazione istituzionale previsto dall’articolo 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), prevede una quota di risorse riservata ad azioni di comunicazione approvate dal Consiglio regionale.

Art. 17
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale provvede ad attivare le procedure per l’elezione del presidente e dei componenti del CORECOM entro il 15 settembre 2008.

2. Il CORERAT in carica continua a svolgere le sue funzioni fino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti e del presidente del CORECOM.

3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi del CORERAT.

4. I componenti del CORECOM eletti in sede di prima applicazione della presente legge decadono il 31 marzo 2012.

Art. 18
Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7 (Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 e del regolamento 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo).

Art. 19
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Pagina aggiornata il 13/12/2023

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