Descrizione
Nell’imminenza delle elezioni politiche, il CORECOM Sardegna invita tutte le Pubbliche amministrazioni allo scrupoloso rispetto dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 che dispone che “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
“In base a questo divieto – spiega il Presidente del CORECOM Sardegna, Sergio Nuvoli - le amministrazioni non possono compiere attività volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (la cosiddetta “propaganda elettorale in forma diretta”), ma devono astenersi anche da quegli interventi che, pur avendo come finalità principale la promozione dell’immagine politica o dell’attività istituzionale dell’ente, possano favorire una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata). E’ evidente che la legge si riferisce a qualunque mezzo di comunicazione istituzionale, in particolar modo ai siti web e alle piattaforme social”.
“La norma – aggiunge Nuvoli – punta a prevenire le interferenze e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Ma vuole anche evitare che chi ricopre cariche pubbliche sia tentato in questi giorni di utilizzare gli strumenti di cui dispone per avvantaggiare la propria parte politica, alterando il principio della par condicio”.
Di qui l’invito al rigoroso rispetto della par condicio anche da parte degli enti pubblici.