Descrizione
Con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 10 agosto 2021 è stata fissata, per domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre 2021, la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi. La data per l’eventuale turno di ballottaggio ai fini dell’elezione diretta dei Sindaci è stata fissata per domenica 24 ottobre e lunedì 25 ottobre 2021.
Dalla data di convocazione dei comizi trovano applicazione le norme in materia di par condicio di cui alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).
Dal 45° giorno antecedente le operazioni di voto, sono altresì in vigore, per espressa previsione dell’art. 29 della Delibera AGCOM n. 265/21 CONS le dispozioni di dettaglio contenute nella medesima delibera. Le prescrizioni, al cui rispetto si intendono richiamare le emittenti radiofoniche e televisive della Sardegna, attengono, in particolare, ai programmi di informazione (ovvero “il telegiornale, il giornale radio e comunque i notiziari o altri programmi di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”), ai programmi di comunicazione politica (ovvero “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”) ed, infine, alla diffusione dei messaggi politici autogestiti.
Nei programmi di informazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l’equilibrio tra i soggetti politici competitori secondo quanto previsto dall’art. 11-quater, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal Codice di autoregolamentazione; nei programmi di comunicazione politica, oltre al rispetto dei principi di cui all’art. 51, primo comma della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, deve essere garantita un’effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione. Il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato anche mediante un ciclo di trasmissioni, purchè ciascuna di esse abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle trasmissioni di comunicazione politica devono essere comunicati almeno 7 giorni prima al Corecom (le eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente) che ne informa l’Autorità.
Si rammenta, altresì, che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, l’art. 9 della legge 28/2000 fa espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Durante il sopraindicato periodo, pertanto, si invitano le suddette Amministrazioni, ed in particolare i Comuni direttamente coinvolti nella prossima competizione elettorale, ad effettuare, esclusivamente, forme di comunicazione dal contenuto strettamente istituzionale e funzionale all’operatività dell’Ente, rammentando, altresì, che la comunicazione deve rivestire oltre il carattere della indispensabilità anche quello dell’impersonalità.