Nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016 relativo all“Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Con il suddetto Decreto sono stati, altresì, convocati i relativi comizi per il giorno 4 dicembre 2016.
Si rammenta, pertanto, che dalla data di convocazione dei comizi è ufficialmente avviata la campagna referendaria, durante la quale le attività di comunicazione politica e istituzionale sono soggette alle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, alle disposizioni del “Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo” (D.M. 8 aprile 2004) nonchè alle disposizioni attuative emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di cui è imminente la pubblicazione).
Nel raccomandare la puntuale osservanza delle suddette disposizioni, si ricorda, in particolare, che:
• dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000);
• nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000);
• le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione dei programmi di informazione e nei programmi di comunicazione politica (articolo 11-quater comma 1, della legge n. 28/2000);
• le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contradditorio delle posizioni relative al quesito referendario.
Ulteriori indicazioni di dettaglio in relazione ai programmi di informazione e di comunicazione politica ed alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) verranno fornite non appena verrà pubblicata la deliberazione contenente il Regolamento adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Pagina aggiornata il 11/12/2023