Elezioni Amministrative 2022

Con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 25 del 11 aprile 2022 è stata fissata, per domenica 12 giugno 2022, la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi. La data per l’eventuale turno di ballottaggio ai fini dell’elezione diretta dei Sindaci è stata fissata per domenica 26 giugno 2022.

Dalla data di convocazione dei comizi trovano applicazione le norme in materia di par condicio di cui alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).

Dal 45° giorno antecedente le operazioni di voto sono altresì in vigore, per espressa previsione dell’art. 20 della Delibera AGCOM n. 134/22 CONS le disposizioni di dettaglio contenute nella medesima delibera.

Le prescrizioni, al cui rispetto si intendono richiamare le emittenti radiofoniche e televisive della Sardegna, attengono, in particolare:

  • ai programmi di informazione (ovvero “il telegiornale, il giornale radio e comunque i notiziari o altri programmi di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”),
  • ai programmi di comunicazione politica (ovvero “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”)
  • ed, infine, alla diffusione dei messaggi politici autogestiti.

Nei programmi di informazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l’equilibrio tra i soggetti politici competitori secondo quanto previsto dall’art. 11-quater, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal Codice di autoregolamentazione;

Nei programmi di comunicazione politica, oltre al rispetto dei principi di cui all’art. 51, primo comma della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, deve essere garantita un’effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione. Il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato anche mediante un ciclo di trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle trasmissioni di comunicazione politica devono essere comunicati almeno 7 giorni prima al Corecom (le eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente) che ne informa l’Autorità.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82, del 7 aprile 2022, sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono stati indetti i referendum popolari abrogativi.

Dal 7 aprile è, pertanto, iniziata la “campagna referendaria” che si concluderà il 12 giugno 2022.

Difatti, con la Delibera AGCOM n. 135/22 CONS, approvata il 28 aprile 2022 e in vigore dalla medesima data, l’Autorità dispone, così come sancito all’art. 1 comma 1, le norme finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e si applicano nei confronti dell’emittenza privata – intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche – e della stampa quotidiana e periodica.

La suddetta delibera disciplina la normativa relativa alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto:

  1. l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 con la seguente denominazione “Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”;
  2. l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’art. 18, comma 3 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art.11, comma 2 e dell’art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 con la seguente denominazione “Separazioni delle funzioni dei magistrati”;
  3. l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 con la seguente denominazione “Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte”;
  4. l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 con la seguente denominazione “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura”;
  5. l’abrogazione del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con la seguente denominazione “Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”.

Si rammenta, infine, che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, l’art. 9 della legge 28/2000 fa espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Durante il sopraindicato periodo, pertanto, si invitano le suddette Amministrazioni, ed in particolare i Comuni direttamente coinvolti nella prossima competizione elettorale, ad effettuare, esclusivamente, forme di comunicazione dal contenuto strettamente istituzionale e funzionale all’operatività dell’Ente, rammentando, altresì, che la comunicazione deve rivestire oltre il carattere della indispensabilità anche quello dell’impersonalità.

Decreto Ministro dell’Interno per indizione elezioni amministrative
Ministero dell’Interno – elenco Comuni interessati elezioni
Modello MAG emittenti e soggetti politici per elezione Comuni
Ministero Sviluppo Economico rimborso oneri 2022 emittenti radiotelevisive
Consulta elenco emittenti radiofoniche aderenti ai MAG aggiornato al 6 giugno 2022

Pagina aggiornata il 11/12/2023

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