Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016 – Comunicato “PAR CONDICIO”

Con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 18 del 11 aprile 2016 è stata fissata, per il giorno 5 giugno 2016, la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno 2016. La data per l’eventuale turno di ballottaggio ai fini dell’elezione diretta dei Sindaci è stata fissata per il giorno 19 giugno.

Da oggi21 aprile, trovano  applicazione le norme in materia di par condicio di cui alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313), nonché le dispozioni di dettaglio emanate dall’Agcom in occasione della presente tornata elettorale e contenute nella delibera n. 137/16/CONS.

Le prescrizioni, al cui rispetto si intendono richiamare le emittenti radiofoniche e televisive della Sardegna, attengono, in particolare, ai programmi di informazione (ovvero “il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”), ai programmi di comunicazione politica (ovvero “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”) ed, infine, alla diffusione dei messaggi politici autogestiti  gratuiti ed a pagamento. (artt. da 10 a 17 della delibera Agcom n. 137/16/CONS)

Nei programmi di informazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previstodall’art. 11-quater, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal Codice di autoregolamentazione; nei programmi di comunicazione politica, deve esserci un’effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione.

calendari delle trasmissioni di comunicazione politica devono essere comunicati almeno 7 giorni prima al Corecom (le eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente) che ne informa l’Autorità.

Entro martedì 26 aprile, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto (art. 12, Del. 137/16/CONS) e, contestualmente, trasmettono al Corecom l’apposito modello MAG/1/EC. I soggetti politici interessati ad usufruire di tali spazi hanno tempo fino alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per inviare al Corecom l’apposito modello MAG/3/EC, compilato secondo le indicazioni riportate nella delibera 137/16/CONS. Per quanto riguarda i messaggi elettorali a pagamento, sempre entro martedì 26 aprile, le emittenti radiofoniche e televisive e gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale, che intendano diffondere tali messaggi, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato ai sensi dell’art. 15 di detta Delibera,  per quanto concerne le radio e le tv e degli artt. 20 e 21, per quanto concerne quotidiani e periodici.

Si rammenta, altresì, che l’art. 9 della legge 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto,  fa espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Durante il sopraindicato periodo, pertanto, si invitano le suddette Amministrazioni, ed in particolare i Comuni direttamente coinvolti nella prossima competizione elettorale,  ad effettuare, esclusivamente, forme di comunicazione dal contenuto strettamente istituzionale e funzionale all’operatività dell’Ente, rammentando, altresì, che la comunicazione deve rivestire oltre il carattere della indispensabilità anche quello dell’impersonalità.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATE PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2016

Pagina aggiornata il 07/12/2023

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