Elezioni Amministrative ed Europee 2024

Con decreto del Presidente della Repubblica, dell’11 aprile 2024, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024.

Con Decreto della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 21 dell’11 aprile 2024 è stata fissata, per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi.

La data per l’eventuale turno di ballottaggio ai fini dell’elezione diretta dei Sindaci è stata fissata per domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Dalla data di convocazione dei comizi, ossia da giovedì 11 aprile 2024, trovano applicazione le norme in materia di par condicio di cui alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).

Il 12 aprile 2024 è stata approvata la Delibera AGCOM n. 90/24 CONS, ed entrata in vigore dalla medesima data, concernente le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia indette per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Tali disposizioni cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni, come espressamente indicato all’articolo 1, comma 3, della delibera stessa.

Nella suddetta Delibera, l’Autorità esplicita, all’articolo 1, comma 2, che: “In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione”.

Il 3 maggio 2024 è stata approvata la Delibera AGCOM n. 122/24 CONS, ed entrata in vigore dalla medesima data, concernente le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024. Tali disposizioni cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni, come espressamente indicato all’articolo 1, comma 3, della delibera stessa.

Le prescrizioni, al cui rispetto si intendono richiamare le emittenti radiofoniche e televisive della Sardegna, attengono, in particolare:

  • ai programmi di informazione (ovvero “il telegiornale, il giornale radio e comunque i notiziari o altri programmi di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”),
  • ai programmi di comunicazione politica (ovvero “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”)
  • ed, infine, alla diffusione dei messaggi politici autogestiti.

 

Si rammenta, inoltre, che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, l’art. 9 della legge 28/2000 fa espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Durante il sopraindicato periodo, pertanto, si invitano le suddette Amministrazioni ad effettuare, esclusivamente, forme di comunicazione dal contenuto strettamente istituzionale e funzionale all’operatività dell’Ente, rammentando, altresì, che la comunicazione deve rivestire oltre il carattere della indispensabilità anche quello dell’impersonalità.

Il CORECOM svolge, altresì, una serie di adempimenti inerenti i messaggi autogestiti gratuiti (MAG).

L’art. 4 comma 5 della legge n. 28/2000 prevede che “Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

L’erogazione del rimborso spetta alla Giunta regionale, ma la procedura è in capo al Co.re.com., il quale è tenuto a:

  • Acquisire le adesioni dei soggetti politici e delle emittenti radiofoniche e televisive;
  • Sorteggiare e comunicare l’ordine di trasmissione;
  • Curare l’istruttoria per il rimborso alle emittenti locali a carico del Bilancio dello Stato;
  • Predisporre il piano di riparto delle somme stanziate dal MISE, per ciascuna Regione, nell’anno di competenza;
  • Raccordarsi con l’Amministrazione regionale cui il Ministero accredita le somme da rimborsare alle emittenti.

Dall’11 aprile 2024, sono altresì in vigore, per espressa previsione dell’art. 30 della Delibera AGCOM n. 90/24 CONS, (“La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web
dell’Autorità”) le disposizioni di dettaglio contenute nella medesima delibera. 

Le prescrizioni, al cui rispetto si intendono richiamare le emittenti radiofoniche e televisive della Sardegna, attengono, in particolare:

  • ai programmi di informazione [1]
  • ai programmi di comunicazione politica [2]
  • e, infine, alla diffusione dei Messaggi politici Autogestiti a titolo Gratuito [3] e a Pagamento.

MAG

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere i MAG e ricevere il relativo rimborso devono inviare, unitamente al modulo (MAG 1) debitamente compilato, il documento di identità del legale rappresentante e, dopo la messa in onda, l’attestazione congiunta dell’effettiva trasmissione dei messaggi, come disciplinato anche all’art. 16, comma 2 e 3, della predetta Delibera AGCOM, anch’essa accompagnata dai documenti d’identità dei legali rappresentanti dei soggetti che rendono l’attestazione.

Poiché non è stato ancora pubblicato il decreto ministeriale che definisce lo stanziamento assegnato alla Regione Sardegna per il rimborso dei Messaggi Autogestiti a titolo Gratuito trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive in occasione delle consultazioni elettorali previste nell’anno 2024, si comunica, fin d’ora, che, in difetto della predetta pubblicazione, alle emittenti radiofoniche e televisive che manderanno in onda i messaggi autogestiti a titolo gratuito, non potrà essere assegnato alcun rimborso.

[1] Programmi di informazione, (telegiornali, giornali radio, notiziari o altri programmi di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca) quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l’equilibrio tra i soggetti politici competitori secondo quanto previsto dall’art. 11-quater, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal Codice di autoregolamentazione.

[2] Programmi di comunicazione politica (ovvero “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”), oltre al rispetto dei principi di cui all’art. 51, primo comma della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, deve essere garantita un’effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione. Il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato anche mediante un ciclo di trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle trasmissioni di comunicazione politica devono essere comunicati almeno 7 giorni prima al Corecom (le eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente) che ne informa l’Autorità. Infine, Si ricorda che le eventuali trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale.

[3] Messaggi politici Autogestiti Gratuiti (MAG), l’art. 4 comma 5 della legge n. 28/2000 prevede che “Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

Documenti:

Modello MAG/1/EE

Deliberazione Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Allegato A alla Deliberazione Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Elenco dei Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative dato dal Ministero dell’Interno

Modello MAG/1/EC

Consulta l’elenco emittenti radiofoniche e televisive aderenti ai MAG aggiornato al 14 maggio per le Europee e per le Amministrative

Pagina aggiornata il 14/05/2024

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