ELEZIONI REGIONALI 2024
Con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023 è stata fissata, per domenica 25 febbraio 2024, la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna.
Dalla data di convocazione dei comizi, ossia da giovedì 11 gennaio 2024 (quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione), trovano applicazione le norme in materia di par condicio di cui alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).
Dal 26 gennaio 2024, sono altresì in vigore, per espressa previsione della Delibera AGCOM, all’articolo 5, n. 29/24 CONS, (“La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità”) le disposizioni di dettaglio contenute nella medesima delibera (si veda al riguardo la Delibera 453/22).
Le prescrizioni, al cui rispetto si intendono richiamare le emittenti radiofoniche e televisive della Sardegna, attengono, in particolare:
• ai programmi di informazione[1]
• ai programmi di comunicazione politica[2]
• ed, infine, alla diffusione dei Messaggi politici Autogestiti a titolo Gratuito[3] e a Pagamento.
MAG
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere i MAG e ricevere il relativo rimborso devono inviare, unitamente al modulo (MAG/1/ER) debitamente compilato, il documento di identità del legale rappresentante e, dopo la messa in onda, l’attestazione congiunta dell’effettiva trasmissione dei messaggi, come disciplinato anche all’art. 5, comma 2, della Delibera 453/22 AGCOM, anch’essa accompagnata dai documenti d’identità dei legali rappresentanti dei soggetti che rendono l’attestazione.
Poiché non è stato ancora pubblicato il decreto ministeriale che definisce lo stanziamento assegnato alla Regione Sardegna per il rimborso dei Messaggi Autogestiti a titolo Gratuito trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive in occasione delle consultazioni elettorali previste nell’anno 2024, si comunica, fin d’ora, che, in difetto della predetta pubblicazione, alle emittenti radiofoniche e televisive che manderanno in onda i messaggi autogestiti a titolo gratuito, non potrà essere assegnato alcun rimborso.
Si ricorda inoltre che a breve sarà pubblicata anche la Delibera dell’AGCOM con le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
La Comunicazione istituzionale
Si rammenta, infine, che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, l’art. 9 della legge 28/2000 fa espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Durante il sopraindicato periodo, pertanto, si invitano le suddette Amministrazioni ad effettuare, esclusivamente, forme di comunicazione dal contenuto strettamente istituzionale e funzionale all’operatività dell’Ente, rammentando, altresì, che la comunicazione deve rivestire oltre il carattere della indispensabilità anche quello dell’impersonalità.
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[1] Programmi di informazione, (telegiornali, giornali radio, notiziari o altri programmi di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca) quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l’equilibrio tra i soggetti politici competitori secondo quanto previsto dall’art. 11-quater, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal Codice di autoregolamentazione.
[2] Programmi di comunicazione politica (ovvero “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”), oltre al rispetto dei principi di cui all’art. 51, primo comma della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, deve essere garantita un’effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione. Il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato anche mediante un ciclo di trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle trasmissioni di comunicazione politica devono essere comunicati almeno 7 giorni prima al Corecom (le eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente) che ne informa l’Autorità. Infine, Si ricorda che le eventuali trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale.
[3] Messaggi politici Autogestiti Gratuiti (MAG), l’art. 4 comma 5 della legge n. 28/2000 prevede che “Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
Documenti:
Modello MAG 1 per le emittenti
Modello MAG 2 ER 2024 per le emittenti
Pagina aggiornata il 14/02/2024